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Stop alle edificazioni nelle zone alluvionate e colpite da frane Rossi: «Per 8 mesi, massimo 1 anno, solo verifiche e messa in sicurezza» Ai comuni affidato il compito di definire le aree bloccate
Stop alle edificazioni nelle zone delle province di Massa Carrara e Lucca colpite da frane e dissesti idrogeologici il 31 ottobre e il primo novembre scorsi e in quelle devastate nel dicembre 2009 dalle rottura degli argini del Serchio e del Calice Ombrone (Pt).
Il presidente della Regione Enrico Rossi ha emanato due decreti che partono da identiche motivazioni: l’urgenza e l’indifferibilità della messa in sicurezza delle zone colpite, la necessità di procedere alla verifica delle classi di pericolosità contenute negli strumenti urbanistici e al loro eventuale adeguamento, e la necessità della verifica e dell’adeguamento dei piani di protezione civile. «Le misure cautelari – spiega il presidente Enrico Rossi - dureranno fino a 8 mesi, al massimo un anno, e durante questo periodo di tempo, dedicato alle verifiche, saranno consentiti esclusivamente interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza. Vogliamo prenderci una pausa seria di riflessione, perchè non possiamo permetterci mai più di edificare in Toscana senza prima aver realizzato tutte le necessarie condizioni di sicurezza. Verificheremo a breve anche la legislazione in materia e se necessario la riorienteremo nella direzione di questo obiettivo di tutela dei cittadini. Tutto questo produrrà una vera svolta nel territorio».
Modalità e tempi
Per il primo decreto, come si è detto, le misure cautelari dureranno per un periodo di 8 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di 12 mesi. I Comuni hanno 20 giorni di tempo per perimetrare le aree interessate e inviare le cartografie alla Regione. Il Settore sistema regionale di protezione civile ha a sua volta 10 giorni per validarle. Entro ulteriori 10 giorni le Province inviano alla Regio ne le documentazioni e i piani di manutenzione delle opere idrauliche. Le Province hanno inoltre 90 giorni di tempo per verificare la coerenza tra i livelli di rischio e il servizio di piena. I Comuni, sempre a 90 giorni dalla validazione dei perimetri, procedono alle verifiche delle legittimità urbanistica-edilizia dei manufatti e ne informano la Regione. Contemporaneamente i Comuni devono verificare la validità della classi di pericolosità contenute negli strumenti urbanistici, eventualmente adeguarle, e adeguare anche i piani di protezione civile. Nelle more della perimetrazione i Comuni sono tenuti a valutare eventuali domande di trasformazione dei suoli in relazione al possibile aggravamento dei rischi.
Anche per le zone interessate al secondo decreto le misure cautelari valgono per un periodo fino a 8 mesi, rinnovabile fino al massimo di 1 anno. I Comuni hanno in questo caso 30 giorni di tempo per perimetrare le aree ancora interess ate da criticità, mentre la Regione ha 10 giorni per validarle. Anche in questo caso nelle aree perimetrate saranno consentiti esclusivamente interventi per il ripristino di condizioni di sicurezza. Province e Comuni procedono poi nelle attività di verifica e adeguamento con le stesse tempistiche previste nel primo decreto.